Costituzione, Democrazia, Disobbedienza civile

REGIONE ROMAGNAAl governo della Repubblica italiana, negli ultimi venti anni, si sono alternati dei governi, che hanno limitato la libertà e la democrazia fra i cittadini, con un uso improprio della Costituzione e questo comportamento, nel mese scorso, ha dato luogo a diverse proteste popolari, come quelle dei Forconi e di altri movimenti.

I gruppi che governano l’Italia, tengono in ostaggio le istituzioni, ma in realtà, non fanno niente, fingono di governare e curano i propri interessi, non sono interessati ai problemi del paese e stanno solo aspettando il momento propizio per ritornare alle elezioni per non perdere il potere che hanno acquisito negli anni, alimentando il malaffare e la corruzione, incuranti delle proteste dei cittadini. Questo comportamento è tenuto da entrambi i gruppi parlamentari che hanno governato il paese negli ultimi venti anni; gli scontri e i litigi fra i due schieramenti hanno calpestato i diritti dei cittadini, dimenticando il significato di Democrazia e Costituzione.

Nel 1992, il costituzionalista Gianfranco Miglio, aveva fotografato con una certa precisione e lungimiranza, anche la situazione che si sta verificando oggi nel nostro paese. Nello stesso tempo, propone come si può costringere la classe politica inadempiente a dare le dimissioni: con la Disubbidienza civile. 

 I. Democrazia, popolo, governo

L’Italia, «è una Repubblica democratica, nella quale la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Così recita l’articolo 1 della Carta.

Dal punto di vista rigorosamente linguistico, «democrazia» vuol dire potere del popolo.

  «Potere» dunque e non «governo», perché una moltitudine non può «governare», ossia prendere decisioni quotidiane, anche minute, e seguirne l’esecuzione, adottando poi tutte le misure conseguenti.

  I cittadini, che compongono il «popolo», per esercitare il loro «potere», in pratica, la loro sovranità, devono quindi affidare il governo ad una minoranza di «delegati», o in ogni caso a persone che i più considerano (e accettano) come «rappresentativi» dell’intera moltitudine.

  Il popolo esercita così il suo «potere»:

a) assumendo delle scelte fondamentali, destinate a condizionare e dirigere l’azione di chi governa (come accade nell’istituto del «referendum» e delle consultazioni popolari);

b) scegliendo e legittimando (elezione) i governanti.

 Un sistema politico (Costituzione) è tanto più «democratico»:

a) quanto più frequentemente interroga i cittadini a proposito delle decisioni importanti da prendere (e facendo quindi un uso sistematico delle consultazioni referendarie);

b) quanto più spesso cambia i titolari del potere.

 Delle molte definizioni di «democrazia» che sono state avanzate, una sola resiste alla critica: è «democratica» una convivenza nella quale coloro che aspirano a comandare sono divisi approssimativamente in almeno due schiere, formate rispettivamente da quanti detengono il potere e da quanti al contrario lottano per ottenerlo.

Là dove invece la «classe politica» è stabilmente unitaria, ed è solidamente compartecipe del potere, non c’è «democrazia», perché i cittadini perdono la possibilità di cambiare i reggitori, e quindi di «controllarli».

Le «grandi alleanze», i governi di «solidarietà nazionale» e le esperienze «consociative», rappresentano sempre fasi pericolose di eclissi di un regime «democratico».

La suddivisione della classe politica in una pluralità di schiere contrapposte – in quanto costituisce il presupposto del cambiamento di chi comanda – è sempre un bene «in sé», per la libertà dei cittadini, infatti, essa rende possibile il controllo dei governanti, attraverso il giudizio di responsabilità, a carico di chi perde il potere, da parte di chi lo conquista; finché qualcuno rimane in sella, è impossibile sottoporlo a rendiconto.

Chi si impadronisce del governo anche in modo legittimo, in ogni tempo e luogo, tende poi sempre a non cederlo più: si tratta di un comportamento istintivo, analogo a quello che spinge ogni uomo a conservare una rendita di posizione raggiunta, spesso a danno di altri.

 Coloro i quali hanno i vantaggi del potere, cercano di giustificare il loro monopolio dell’autorità con diversi argomenti: sostengono, infatti, che il lungo esercizio della responsabilità di comando accresce la competenza e la saggezza dei reggitori, e che cambiare questi ultimi significa affidarsi a persone inesperte e fare un «salto nel buio», mentre un’esperienza storica ininterrotta insegna invece che la lunga permanenza al potere di una medesima formazione politica produce di solito la corruzione e l’arroganza degli amministratori, il diffondersi delle omertà clientelari, l’ineguaglianza e la servitù dei cittadini.

  Le istituzioni «democratiche» – a cominciare dal ricorso periodico alle verifiche elettorali – sono tutte finalizzate a garantire il ricambio dei governanti, e il peggior danno che possa toccare ad una repubblica di uomini liberi, sta nell’avere detentori del potere che mutano solo apparentemente.

Sono molti, infatti, gli espedienti con i quali chi comanda, riesce abitualmente a conservare e a consolidare, come fosse un bene privato, la sua autorità: dalla distribuzione dei favori (leciti o illeciti), mirata in modo da costituire solide schiere di «clienti» elettori, interessati a non veder cambiare i protettori, all’uso spregiudicato dei mezzi di informazione (stampa e televisione) per svalutare o isolare nel silenzio i candidati al ricambio, e, prima ancora, per manipolare a proprio vantaggio, le informazioni in base alle quali i cittadini dovrebbero decidere come esercitare il loro diritto di voto; fino al rinvio illegittimo degli appuntamenti con le urne, che consenta ai detentori del potere di scegliere il momento a loro più favorevole.

 È soprattutto sulle procedure elettorali che abitualmente (di solito utilizzando una maggioranza occasionale) si fa leva per evitare il licenziamento di chi comanda e rendere vano il desiderio dei cittadini di affidare ad altri il potere. Strumenti classici, in questo campo, sono le manipolazioni dei quozienti, indirizzate, per esempio, ad attribuire a maggioranze relative «premi» destinati a trasformare le stesse in maggioranze «assolute». Si organizzano queste operazioni con lo scopo di creare voti inesistenti, in modo da rimpiazzare i suffragi che i cittadini hanno invece consapevolmente negato.

  Si può dire così che i problemi concreti di un ordinamento «democratico» nascono dalla tendenza di chi detiene il potere ad usare le istituzioni in modo da farle funzionare solo apparentemente: sembra che le regole stabilite siano rispettate e osservate, ma in realtà la loro efficacia è puramente nominale, e i risultati corrispondono abitualmente all’interesse di chi comanda, e non a quello degli oppositori.

  Le costituzioni più efficienti, sono quelle che contengono regole chiare per il ricambio di chi amministra e governa.

 II.

Sorge a questo punto una questione critica: come devono comportarsi i cittadini, quando coloro i quali governano rispettano formalmente la Costituzione e le leggi vigenti, ma le utilizzano, di fatto, per consolidare e prolungare la loro permanenza al potere?

In tutti gli ordinamenti «liberi» è generalmente riconosciuto, anche se non si ritrova spesso nei testi costituzionali, il diritto dei cittadini a «resistere» ad una costrizione illegittima, ma questo «diritto di resistenza» – che si trasforma presto in «diritto di insorgere» – è giustificato soltanto nei confronti di un’autorità tirannica, verso detentori del potere che non riconoscono ai cittadini (trasformati in sudditi) le garanzie e le prerogative rispettate invece negli altri paesi civili: e che tale comportamento iniquo assumano originariamente oppure violando i patti conclusi e sospendendo l’ordinamento vigente (colpo di Stato).

 In questo caso il diritto di resistere diventa diritto di usare la violenza fisica, non meno di quanto accade nello «stato di guerra». È, infatti, fuori d’ogni dubbio che contro un «colpo di Stato» – vale a dire contro un’esplicita e dichiarata, oppure mascherata, sospensione dell’ordine costituzionale, o di una parte di esso – è lecito insorgere e usare la forza, fino alle sue ultime conseguenze.

  La dottrina politica occidentale è sempre stata univoca su questo punto, e ha contestato la tesi di quanti volevano in ogni modo intoccabile il potere costituito, specialmente là dove si faceva discendere da un’investitura divina: «chi resiste al principe resiste a Dio». John Loche, nel Secondo trattato sul governo civile, chiama il diritto dei cittadini alla resistenza «appello al Cielo», ribaltando così la posizione dei legittimisti: a Dio (in altre parole, alla sorte delle armi) ci si rivolge proprio per avere una giustizia negata dai potenti.

  La questione che qui si affronta è naturalmente diversa: perché si tratta di stabilire quale atteggiamento assumere dinanzi ad un comportamento non formalmente, ma sostanzialmente illecito. È escluso, prima di tutto, che un uomo libero debba rassegnarsi a sopportarlo: sacrificare la propria dignità ad un presunto dovere di sopportazione delle angherie altrui per tutelare «l’ordine sociale» o il «bene supremo della pace», è una scelta insensata, perché foriera di altre e sempre più gravi ingiustizie.

  Escluse, per le ragioni già viste, la legittimità, e quindi la possibilità (oltre che l’opportunità), di ricorrere alla violenza fisica, bisogna individuare le misure «pacifiche» che possono abbattere i poteri costituiti, in modo da costringere i loro detentori a ripristinare la legalità sostanziale. Dal secolo scorso queste misure sono state riassunte e individuate nella cosiddetta «disobbedienza civile».

  Analizzo il significato dell’espressione.

Il vocabolo «disobbedienza» indica un comportamento indirizzato a disattendere degli obblighi ai quali, almeno formalmente, si dovrebbe invece ottemperare. Questo comportamento non contesta la procedura con cui l’obbligo è stato stabilito, ma rifiuta il contenuto dell’obbligo stesso, e vuole mostrare a chi comanda la concreta possibilità di perdere il potere per effetto di una rivolta dei cittadini: vuole far capire che l’obbedienza passiva non è virtù di uomini liberi, e che quando le istituzioni – per la loro struttura imperfetta o per la disonestà di chi le impersona – non garantiscono i diritti dei cittadini (e naturalmente non è a portata di mano la possibilità di cambiarle) non obbedire diventa un dovere morale. Un patto, anche se sottoscritto liberamente, non può produrre effetti imprevisti e perversi senza vedere invalidata la sua legittimità sostanziale e la sua efficacia.

  È infine evidente che il termine «disobbedienza» – specialmente se confrontato con altri come «ribellione» o «insurrezione» – denota un comportamento per così dire «pacifico», e in ogni modo, non violento: quasi a richiamare l’idea di uno strumento con il quale si sollecita il cambiamento di una regola ingiusta, o di chi la impersona godendone i vantaggi.

  Tale intonazione è anche presente nell’aggettivo «civile». Con questo attributo, infatti, si vogliono mettere in luce due condizioni. In primo luogo si rileva il carattere non-aggressivo del comportamento, in secondo luogo si colloca questo ultimo nella sfera delle prerogative del «cittadino»: in altre parole si vuole chiarire che qui la disobbedienza è soltanto espressione del diritto, posseduto da ogni individuo, di partecipare alla statuizione degli obblighi giuridici che lo riguardano.

 III. Diritti delle minoranze e limiti della maggioranza.

Giunta l’analisi a questo punto, è opportuno chiarire quali sono i vincoli contro i quali abitualmente si esercita la «disobbedienza civile».

  Mi sono già diffuso sulle regole e le istituzioni che dovrebbero assicurare (e spesso non lo fanno) il ricambio di chi governa. Di là di questo bisogno primordiale, c’è tuttavia un ancora più originario e generale diritto che gli uomini possiedono, ma che spesso vedono «legalmente» negato e calpestato. Alludo alle prerogative elementari e indisponibili che ogni individuo – quando accetta di convivere con altri e quindi di sottostare alla convenzione e alle conseguenze della «maggioranza» – non «conferisce» e non assoggetta tuttavia alla logica di tale rapporto. È l’antica questione dei diritti delle «minoranze» e dei limiti naturali delle maggioranze.

  Sotto tale profilo, è comprensibile che quanti sanno (o credono) di essere più numerosi, sono portati a pretendere dai meno numerosi sacrifici originariamente non mai convenuti, e che facciano leva su un’interpretazione estensiva del principio di maggioranza. È questo il «tallone d’Achille» di ogni «democrazia», nel senso più largo e vago di questo termine.

  E’ anche chiaro che, dovunque esistano uomini liberi, questi non accettano facilmente di essere privati dei diritti naturali (e dunque indisponibili) mai alienati volontariamente a nessuna autorità,

e specialmente ciò è vero là dove questi uomini scoprono di essere certo meno numerosi degli altri, ma non isolati e solitari e dunque pur sempre bastanti a costituire una «minoranza».

  Si spiega così perché, in ogni ordinamento politico, appena ordinato secondo diritto, esistono garanzie a tutela delle «minoranze»: in pratica, regole destinate a stabilire dove le prerogative delle maggioranze (istituzionali, partitiche, etniche, etc.) si devono arrestare, perché giunte alla presenza della soglia invalicabile oltre la quale esistono (e devono essere rispettate) le ragioni di una pluralità di individui diversi da quelli che si riconoscono nella maggioranza.

  La questione dei diritti delle «minoranze» ha un rilievo importante, quando sorge a favore di convivenze stabilmente incorporate in altre più vaste: vale a dire là dove, per le ragioni più varie, si sono formate comunità abituate – spesso per antica tradizione – a praticare e sviluppare regole di vita e costumi diversi, se non addirittura molto differenti, da quelli della popolazione circostante.

  In questi casi, è purtroppo molto frequente l’inclinazione della maggioranza dei «differenti» a non tollerare simili eccezioni e ad imporre alle minoranze etniche uniformità di comportamenti, utilizzando strumenti normativi resi possibili, sul piano istituzionale, della «legalità» appunto del principio di maggioranza. Questa tendenza non è per nulla il prodotto di intolleranze primitive ma compare nei moderni «stati nazionali» come conseguenza della forte coerenza ideologica e della vocazione coercitiva di questi ordinamenti.

  La storiografia trabocca di casi antichi e recenti, anche sanguinosi, di sopraffazioni etniche: e naturalmente anche corrispondenti episodi di reazione violenta degli oppressi. Anzi: più si va avanti, più si deve constatare che è ormai contestata l’antica convinzione, acriticamente accettata, per la quale essere omogenei e sacrificare la propria particolarità e diversità sull’altare di una mitica ed egalitaria «unità», sarebbe un dovere «superiore», un «valore» vincente su tutti gli altri.

  Da quando sappiamo per quali ragioni nella teologia dell’assolutismo barocco si è radicato il principio (infondato) in virtù del quale essere «identici» è molto meglio che essere «diversi», e in virtù di quali meccanismi logico-politici questo principio è diventato un dogma dello jus publicum europaeum, una naturale reazione ha spinto la cultura occidentale a riconoscere, per la prima volta, fra i grandi diritti naturali indisponibili quello dello «stare con chi si vuole», vale a dire dell’autodeterminazione e auto- organizzazione di tutte le convivenze e i gruppi comunque pervenuti all’autocoscienza dei rispettivi componenti.

  Punto cruciale di questo storico mutamento è la contestazione, finalmente, di un altro grande caposaldo del diritto pubblico europeo: il dogma della «a temporalità» e dell’eternità dell’ordinamento politico, in pratica, dello «Stato». In virtù del quale la «minoranza» che chiede di sciogliere il patto di fedeltà in cui è stata incorporata magari da secoli, e da sempre, in una unione politica formale, commette un imperdonabile delitto: lacera e uccide una creatura vivente.

 L’idea nuova è invece quella che ormai ogni convivenza politica non può basarsi più su più patti di fedeltà – giurati per la vita e per la morte, e quindi «eterni» – ma laidamente su «contratti» a tempo determinato, «condizionati» e dunque destinati, ad un certo momento, ad essere rinegoziati, oppure a sciogliersi e a lasciar libere le parti e questa prospettiva presenta una conseguenza di grandissimo rilievo: finché dura il contratto (e naturalmente se esso lo prevede) la comunità che genera può essere, dal punto di vista istituzionale, molto forte, può dotarsi di un governo efficiente e di procedure autorevoli.

Voglio affermare che, chiuso fra le paratie severe della garanzia temporale, il «decisionismo» sfugge al rischio dell’indeterminatezza, e diventa un fattore costituzionale nettamente positivo. «Federalismo» (perché di questo si tratta, in prospettiva) e «decisionismo» sono elementi politici complementari: ed è la determinazione del «fattore tempo» a renderli tali.

  È evidente che quando, dentro un sistema politico d’antica tradizione, e quindi spesso irrigidito, si coagula una minoranza etnica culturale, questa volta trova forti difficoltà e spesso ostacoli insormontabili nell’espandersi e, prima di tutto, nel farsi riconoscere. Ciò accade specialmente là dove l’ordinamento costituzionale non prevede percorsi praticabili per quanti chiedono di ripensare, in senso «autonomistico» o addirittura «federale», l’assetto del sistema.

  E’ proprio in tale congiuntura che, prima di imboccare la via della ribellione e della secessione, i cittadini «minoritari» sono legittimati a far valere il diritto naturale all’autodeterminazione, con il ricorso alla «disobbedienza civile». Vale a dire rifiutandosi di rispettare innanzi tutto quelle regole che, nel campo dei diritti civili e nella pubblica amministrazione, umiliano proprio la loro «diversità». Arrivando poi naturalmente fino a mettere in causa, il rispetto dei carichi fiscali, come segno d’obbedienza verso un potere non sentito più come legittimo.

 IV. La disobbedienza civile.

La ripulsa degli obblighi fiscali costituisce abitualmente insieme lo scopo e la modalità della «disobbedienza civile», e non per caso.

  L’appartenenza consapevole ad una qualsiasi convivenza civile e politica genera abitualmente l’impegno ad una contribuzione finanziaria (o a prestazioni in natura) finalizzate a remunerare i servizi offerti dalla convivenza medesima ai suoi membri. A rigore di logica, ogni individuo dovrebbe essere tenuto a pagare soltanto le prestazioni di cui usufruisce personalmente, secondo il modello del rapporto di scambio intrattenuto con tutti gli altri suoi simili e che gli consente di sopravvivere, ma già la funzione «pubblica» fondamentale e originaria – che consiste nel garantire il rispetto dei contratti di scambio conclusi (pacta sunt serranda) e la sicurezza dei cittadini e dei loro beni – comporta una spesa collettiva per la gestione degli strumenti necessari (magistrati, polizia etc.) coperta con la raccolta di tributi variamente ripartiti e riscossi.

  È quasi inutile rammentare che, sulla base di questa primordiale obbligazione – con la crescita della cosiddetta «civiltà materiale», e quindi con la moltiplicazione dei «bisogni» – si è stratificata una mole imponente di «spese» (e quindi di contribuzioni) la cui dilatazione ha coinciso con il rafforzamento incessante dell’autorità di chi governa: «avere potere» significa, prima di ogni cosa, essere in grado di togliere risorse finanziarie dalle tasche di alcuni cittadini per trasferirle a quelle di altri, o alla disponibilità privata di chi comanda.

  L’investitura politica, con il passare del tempo, è diventata soprattutto, e primariamente, «mandato di tassare»: in pratica, licenza che i cittadini (inconsapevoli) accordano ai governanti di manipolare i loro redditi, e dunque una ricchezza «privata», la quale, se accumulata nel rispetto della legge, dovrebbe essere invece intoccabile.

  È evidente, infatti, che su quanto una persona guadagna – vivendo in mezzo ai suoi concittadini, scambiando le sue prestazioni con loro e osservando le regole giuridiche del «mercato» – né i concittadini stessi, né i detentori del potere, possono vantare alcuna pretesa, fondata sul diritto naturale.

  La norma contenuta nell’articolo 53 della Costituzione italiana: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva», non si radica in una regola di diritto (il quale «diritto» è sempre e soltanto una realtà individuale: solo gli individui, infatti, sono soggetti di diritti, e non le collettività), ma discende da una scelta ideologica assolutamente opinabile. Secondo ragione, l’articolo dovrebbe recitare: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche nella misura in cui essi fruiscono delle stesse».

  Neanche i principi della «progressività» e della «proporzionalità» dell’imposizione fiscale nascono dalla logica del diritto, ma entrano in Costituzione, perché si fondono su una decisione di maggioranza, e dunque, in sostanza, sulla sopraffazione dei più a danno dei meno; perché nessuno riuscirà mai a dimostrare che ciò che piace a tre persone è «più vero» (o migliore) di quanto preferiscono due, e la regola della «maggioranza» riconduce ad una sola presunzione: quella della forza.

  Analogo è il caso dei precetti che si vorrebbero derivare da un presunto impegno alla «solidarietà», vale a dire a giovare gratuitamente ai propri simili; rispettabile e nobile quanto si vuole, questo non è un dovere fondato sul diritto, ma un obbligo che nasce da una fede religiosa o da un codice etico secolare: valido soltanto per chi accetta quella fede o quel codice e ciò che manca è un «ponte logico» che consenta di passare dal coerente sistema dei diritti inviolabili ai presunti doveri verso il prossimo. Non si può, infatti, pensare di vedere colmato questo vuoto dalla constatazione brutale che, se chi è in grado di guadagnare non rende partecipi della sua fortuna quelli che guadagnare non sanno e questi ultimi gli impediscono poi, presto o tardi, di sopravvivere. Qui stiamo ragionando di diritti, e tutto al più, di diritti violati: non stiamo cercando di legalizzare la violenza.

  Certo, i detentori del potere, di ogni tempo e luogo, hanno sempre considerato gli averi dei sudditi (e poi dei cittadini) come pienamente disponibili, collocando i prelievi di ricchezza una priorità degli atti di governo. La situazione si è recentemente molto aggravata, perché la natura, la struttura e la dimensione delle operazioni finanziarie, rendono difficilmente percepibili tali «estorsioni». È notorio che, per accorgersi di un furto, bisogna avvertire materialmente l’atto dell’asportazione: se di un’espropriazione i danneggiati non percepiscono l’effetto entro un certo periodo di tempo, è come se il furto non fosse mai avvenuto.

  Esemplare a tale riguardo, è l’esperienza che hanno fatto gli italiani da un anno a questa parte. Le colossali ruberie di denaro pubblico (e in parte modesta anche privato) per opera di personaggi e di affaristi politici, che la magistratura va scoprendo e documentando, costituiscono una gigantesca sottrazione di risorse, perpetrata ai danni dei cittadini di questo paese. Il fenomeno si sospettava, certo non nelle sue reali dimensioni macroscopiche, ma l’opinione pubblica non avvertiva, e non avverte nemmeno ora, dell’impoverimento da cui è stata colpita.

  Senza dubbio, quando il prelievo, e soprattutto l’ingiusta distribuzione e la cattiva amministrazione, incidono pesantemente e improvvisamente sul tenore di vita dei cittadini, questi ultimi si ribellano. Non è un caso se le maggiori rivoluzioni politiche d’Occidente (quella puritana nell’Inghilterra del Seicento, e quella francese del 1789) sono state innescate da gravi controversie in materia di tassazione.

  Del resto, tutti sanno che le istituzioni parlamentari – spina dorsale dei moderni regimi politici – sono nate per garantire i cittadini dalla rapacità impositiva dei governanti: «No taxation without representation!». I primi coaguli di «rappresentanza» si ebbero, quando i principi cercarono di sostituire il non eccelso auxilium militare dei non-nobili con una contribuzione finanziaria (per comprarsi più efficienti mercenari).

  La legittimazione della classe parlamentare si deformò nel tempo: ma, nella sua accezione originaria, il «mandato di rappresentanza» – che lega i cittadini elettori ai loro «procuratori» (deputati) – fu lo strumento adeguato attraverso il quale i soggetti «tassabili» negoziavano con i detentori del potere la natura e l’estensione delle imposte. Sulla base dunque di una relazione schiettamente contrattuale.

  Soltanto la progressiva trasformazione in senso assolutistico della sovranità (e la crescente arroganza di chi la detiene) ha condotto a pensare invece l’autorità politica come depositaria della sapienza economica, e arbitra esclusiva della fortuna dei cittadini, ridotti, con le loro risorse e i loro beni, alla totale mercè di chi quella autorità impersona. Le maggioranze parlamentari d’oggi hanno raggiunto, in tema di asservimento fiscale dei cittadini, risultati che i principi assoluti di un tempo, non si erano mai sognati. Chi non appartiene alle categorie dei privilegiati e dei protetti, è ormai suddito “taillable et corvéable à merci”.

 V. La tassazione degli immobili e delle abitazioni.

Il problema, naturalmente, non è di negare a chi comanda il potere di tassare: ma di discutere la struttura e l’incidenza del sistema impositivo, e, soprattutto, la legittimità di talune imposte. È il caso che qui intendo sollevare, dell’Imposta Straordinaria sugli immobili (ISI), e in generale, della tassazione delle abitazioni.

  Da quando lo «Stato moderno» entrò nella fase più recente della sua storia, in pratica, nell’età dell’assolutismo illuminato, il godimento di un’abitazione campeggia come prerogativa necessaria fra i diritti-doveri di un uomo civile. Il fondatore dell’idea dello «Stato del benessere», Christian von Wolff, già nel 1740, considerava la casa come un complemento immediato e necessario della personalità umana, e in quanto tale ben distinto da ogni altra «comodità» a cui gli uomini possono aspirare. L’abitazione, non è un bene gratuito, ma un «diritto-dovere»; perciò i cittadini devono (secondo lui) essere aiutati, perché se la procurino lavorando. La casa, infine, è tanto co – essenziale alla persona che deve corrispondere, per dimensione e qualità, ai differenti bisogni di chi la possiede.

  Nella tranquilla prospettiva dell’edonismo wolffiano, non si avverte l’eco dell’antico adagio germanico: «La mia casa è il mio castello», e dell’idea quindi di una dimora in cui fortificarsi, che a lungo aveva costituito il rimedio all’insicurezza della vita sociale; ma certo siamo agli antipodi delle concezioni collettiviste, che negano la proprietà privata della casa e fanno dell’abitazione l’agognato ma sempre precario compenso della fedeltà politica.

  Tracce dello statuto privilegiato che all’abitazione spetta naturalmente in una convivenza di uomini liberi, si trovano nelle Costituzioni più recenti. In quella italiana si dice, in modo piuttosto contorto (articolo 47), che «la Repubblica favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione». Molto più esplicita, è la Costituzione spagnola del 1978 che afferma (articolo 47):

«Tutti gli spagnoli hanno diritto ad una abitazione decorosa e adeguata», dove i due ultimi aggettivi richiamano (come voleva von Wolff) la diversità dei bisogni, che il diritto deve seguire, di là di ogni astratto egalitarismo.  In Spagna, l’abitazione, non può essere pignorata a chi non riesce a pagare le tasse.

  In Italia, l’atteggiamento dei pubblici poteri verso la casa oscilla assurdamente fra due estremi: da un lato, c’è la tendenza ad assecondare quanti pretenderebbero di trovare alloggio gratuitamente o quasi (si ricordi la politica del blocco degli affitti e delle locazioni, e l’indulgenza verso gli inquilini morosi delle abitazioni pubbliche), e dall’altro c’è l’inclinazione a considerare chi si costruisce con le sue risorse una casa, come un titolare di ricchezza da opportunamente perseguire.

  A causa dell’antica e ben nota inefficienza della nostra amministrazione fiscale, la quale, non sapendo, o non volendo, individuare, ricercare e gravare le forme in parte celate ma reali, di arricchimento, non trova di meglio che colpire il bene per eccellenza, visibile e non occultabile, in pratica, l’immobile; certo, anche altri averi materiali, come i mezzi di locomozione, e proprio per la loro evidenza, sono gravati, ma nella presunta «ricchezza» dei cittadini è soprattutto la casa di proprietà, e in particolare l’abitazione, che assume, agli occhi del fisco, un ruolo primario.

  Naturalmente non sto discutendo qui il caso di chi possiede diverse case, come mezzi d’investimento e di produzione di reddito: perché queste sarebbero effettivamente disponibilità finanziarie computabili al fine di determinare il benessere dei cittadini. Sto considerando esclusivamente gli immobili abitati, personalmente o con la famiglia, dai proprietari, non importa se «prime» o «seconde» case; e affermo che su tali beni il fisco non deve pretendere nulla: perché essi costituiscono, per così dire, un’estensione fisica e un complemento necessario alla persona che li possiede e li usa. In caso contrario, tanto varrebbe sottoporre ad imposta la salute o la bellezza di un cittadino.

  La funzionalità dell’abitazione rispetto alle necessità della persona che la usa – su cui mi sono già soffermato – più sopra – esclude del resto la possibilità di instaurare una valutazione comparativa delle unità immobiliari fra loro, presupposto di ogni calcolo oggettivo delle rispettive stime.

  Per queste ragioni è oggettivamente contrario ai diritti naturali dei cittadini, e dunque iniquo, tassare gli immobili che i cittadini medesimi abitano, prelevando dalle loro tasche un’imposta, giustificata come porzione di una ricchezza presunta, ma effettivamente non mai goduta e, finché l’ordinamento fiscale non avrà accolto, come legittimo un tale punto di vista, è evidente che resistere a norme di ispirazione opposta costituirà un classico caso di ricorso alla «disobbedienza civile». Non pagare quella parte delle imposte patrimoniali che colpiscono la casa in cui si abita, rappresenta un esemplare esercizio del diritto dei cittadini a resistere pacificamente a una legge iniqua, negandole efficacia.

 VI. La questione della Disobbedienza civile.

Un’altra questione ancora deve essere sollevata e discussa: in altre parole, se il ricorso alla «disobbedienza civile» costituisca una prerogativa da riconoscere a ciascun cittadino, e da esercitare individualmente o in forma collettiva.

  Alla prima domanda si deve rispondere affermativamente: ogni persona, in quanto titolare di diritti naturali indisponibili, è legittimata a partecipare alla «disobbedienza civile», quando sussistano naturalmente i presupposti più sopra illustrati.

  Ma circa l’esercizio di tale prerogativa, sembra evidente che esso debba spettare ad una pluralità consistente di cittadini. Non credo che per realizzare una campagna di «disobbedienza civile», sia necessario creare un movimento o un partito fatti apposta; tuttavia, penso che questo salutare strumento di lotta politica, per essere efficace e irresistibile, debba radicarsi nelle convinzioni di uno strato abbastanza diffuso della società. In un determinato momento storico, la ribellione pacifica dei cittadini può cambiare il destino di un paese soltanto se essa diventa la bandiera di un gruppo che, oltre ad avere dimensioni estese, possegga al suo interno un minimo di organizzazione e quindi possa svolgere capacità operativa. Il carattere collettivo di una protesta aggiunge a questa ultima un «plusvalore» indispensabile.

  Questa considerazione introduce un ultimo argomento.

Mi rendo conto che agli occhi delle persone più timorate e amanti dell’ordine ad ogni costo, la proposta disegnata in queste pagine, di una concreta e organica «disobbedienza civile», può rappresentare una prospettiva di instabilità e di contestazione delle istituzioni: la premessa ad un «disordine permanente».

  È un’impressione profondamente sbagliata. I popoli liberi e meglio ordinati, sono quelli che si permettono ogni tanto di ribellarsi: che non temono di impugnare le decisioni dei loro governanti, ma che tornano poi ogni volta a rifondare, con più solida persuasione, l’ordinamento in cui vivono.

  La «disobbedienza civile» è così una sorta di una «valvola di scarico», la quale consente ai cittadini di evitare il pericolo dell’obbedienza per abitudine o pigrizia, e quindi di recuperare una fiducia attiva e convinta nel resto delle istituzioni.

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7 Responses a “Costituzione, Democrazia, Disobbedienza civile”

  1. […] distribuendo dei manifesti di protesta, contro i politici italiani, che non rispettano la Costituzione e il popolo. La classe dirigente, fa solo i propri interessi, e non adempie i doveri […]

  2. […] a ciò che accade nel nostro paese, c’è un gran rispetto per il popolo, la democrazia e la Costituzione. L’ultimo referendum in materia d’immigrazione, lo ha ampiamente dimostrato. La maggioranza […]

  3. […] 132 della Costituzione della Repubblica italiana, così […]

  4. […] 1 della Costituzione italiana, modificato da chi […]

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  6. […] 4 della Costituzione italiana, afferma che «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini, il diritto al lavoro e […]

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